Art. 7.
(Regolamento di competenza e di giurisdizione).

      1. In materia di regolamento di competenza e di giurisdizione, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) disciplinare l'istituto del regolamento di competenza, eliminando il regolamento facoltativo ed il regolamento d'ufficio e subordinando la sospensione del giudizio, ovvero del termine di riassunzione, alla verifica della non manifesta infondatezza o inammissibilità da parte del giudice innanzi al quale la questione è sollevata;

          b) uniformare ai princìpi di cui alla lettera a) la disciplina del regolamento di giurisdizione successivo.

 

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